Art. 1. ISTITUZIONE E SEDE
- È costituita l’associazione denominata “Centro di Documentazione Sardegna Estero” (CeDiSE) Centro Europeo Diffusione Informazione Sardegna Estero (CEDISE) con sede legale in Cagliari Piazza Giovanni XXIII, 15.
Art. 2 FINALITA’
- Il CeDiSE è un’associazione senza fine di lucro, laica e apartitica. Gli eventuali proventi dall’attività dovranno essere reinvestiti nelle attività dell’associazione.
- IL CEDISE s’ispira a princìpi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati e si basa sull’elettività delle cariche associative;
- Il CEDISE (Essa) si prefigge lo scopo di promuovere e favorire la ricerca e l’affermazione (lo sviluppo) dell’identità sarda all’estero, nel rispetto delle peculiarità culturali, sociali e religiose dell’isola (dell’identità sarda), agendo in piena sintonia con le istanze moderne in materia di rapporti interetnici e di diritti umani.
- In particolare il CeDiSE persegue le seguenti finalità:
- promuovere i legami tra i sardi residenti in Sardegna e all’estero;
- favorire le politiche di integrazione tra i sardi e gli altri popoli in Sardegna e all’estero;
- promuovere in iniziative di studio e di confronto sul fenomeno migratorio;
- realizzare attività di formazione rivolte a recuperare e a rafforzare le diverse identità nazionali presenti in Sardegna;
- raccogliere ogni documentazione atta (necessaria) a studiare il fenomeno migratorio;
- realizzare un osservatorio sul fenomeno migratorio;
- promuovere manifestazioni all’estero rivolte a far conoscere la Sardegna e le sue attività;
- realizzare tutte le iniziative idonee a promuovere la conoscenza della Sardegna tra le giovani generazione dei sardi residenti all’estero;
- collaborare con le istituzioni pubbliche e private per ogni iniziativa coerente con le finalità dell’associazione.
- promuovere iniziative culturali e artistiche in Sardegna valorizzando i sardi residenti fuori dell’isola.
Art. 3 AFFILIAZIONI
- Il CeDiSE potrà istituire sedi presso tutto il territorio regionale in ragione delle sue attività di collaborazione e di filiazioni con organizzazioni nazionali che perseguono analoghe finalità.
- Il CEDISE potrà stringere formalmente collaborazioni con associazioni di qualsiasi tipo, i cui fini non siano in contrasto con i propri, eventualmente compartecipando alla realizzazione d’iniziative comuni qualora si tratti di attività che presuppongano il possesso di requisiti legali e forme societarie non in possesso del CEDISE.
Art. 4 SOCI
- Sono soci dell’associazione tutti coloro che aderiscono all’associazione nel pieno rispetto delle norme contenute nel presente statuto e si impegnano nelle attività da essa promosse.
- Possono far parte del CeDiSE in qualità di soci solo le persone fisiche che ne facciano richiesta, (e) che siano caratterizzate da un’irreprensibile condotta morale e civile e non perseguano fini e attività contrarie all’espirazione dell’associazione. Il giudizio di ammissibilità di un socio è di competenza del consiglio direttivo che delibera a maggioranza dei presenti entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.
- I soci decadono per dimissioni volontarie (e) o per morosità protrattasi oltre un anno (tre mesi) dalla scadenza del versamento delle quote associative.
- I soci possono essere radiati dal CeDiSE per comportamenti disonorevoli e attività incompatibili con la natura e le finalità dell’associazione. Al provvedimento di radiazione, deliberato dal Collegio dei revisori ed eseguito (adottato) dal Consiglio Direttivo, è ammesso ricorso in Assemblea.
Art. 5 ORGANI
- Sono organi dell’associazione:
- l’assemblea dei soci;
- il consiglio direttivo;
- il presidente;
- il collegio dei revisori;
- il collegio dei probiviri.
- Gli organi dell’associazione sono eletti dall’assemblea e durano in carica tre anni.
Art. 6 ASSEMBLEA
- L’Assemblea è il massimo organo deliberativo dell’associazione ed è convocata in sede ordinaria e straordinaria. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti i soci (gli associati), anche se non intervenuti o dissenzienti.
- Le assemblee sono presiedute dal presidente dell’associazione; in caso di sua assenza o impedimento sono presiedute da un socio legittimamente intervenuto all’assemblea ed eletto dalla maggioranza dei presenti.
- L’Assemblea nomina un segretario. Nell’assemblea con funzione elettiva è fatto divieto di nominare scrutatori i candidati alle cariche sociali.
- Di ogni assemblea va redatto un verbale che deve essere messo a disposizione di tutti gli associati.
- Possono essere ammessi all’assemblea solo i soci che siano in regola col versamento delle quote sociali.
- Ogni socio ha diritto a un voto e non è ammesso potere di delega.
- L’assemblea è convocata annualmente per l’approvazione del bilancio e la relazione del presidente e la discussione di tutte le questioni poste all’ordine del giorno. Le deliberazioni dell’assemblea vengono adottate con la maggioranza degli aventi diritto in prima convocazione e a maggioranza semplice i seconda convocazione. Tra la prima la seconda convocazione non può intercorrere meno di un’ora.
Art. 7 CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA.
- La convocazione dell’Assemblea avverrà almeno dieci giorni prima attraverso una comunicazione informatica. La convocazione dovrò contenere l’indicazione della località, l’orario, la sede e l’ordine del giorno.
- L’Assemblea ordinaria dovrà essere convocata dal Presidente almeno una volta all’anno entro sessanta mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l’esame del bilancio preventivo.
- L’Assemblea straordinaria potrà essere convocata ogni qualvolta il Presidente lo reputi necessario. Potrà essere inoltre richiesta in maniera motivata da almeno 1/3 dei soci o da 2/3 del Consiglio Direttivo. In questi ultimi casi, in caso di inerzia del Presidente, potrà essere convocata dal Consiglio medesimo entro 20 giorni dalla richiesta.
- L’Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto al voto e delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Trascorsa un’ora dalla prima convocazione sia l’assemblea ordinaria che quella straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera col voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Art. 8 COMPITI DELL’ASSEMBLEA
- Spetta all’assemblea ordinaria eleggere gli organi direttivi dell’associazione, deliberare sugli indirizzi generali dell’attività della medesima e approvare il consuntivo e il bilancio preventivo.
- Spetta all’assemblea straordinaria l’approvazione e le modificazioni dello Statuto sociale e lo scioglimento dell’associazione e le modalità di liquidazione, attività per le quali è richiesta la presenza di almeno il 50% dei soci e il voto favorevoli dei 3/5 dei presenti; l’assemblea straordinaria delibera anche in merito alla designazione e sostituzione degli organi sociali elettivi qualora la decadenza di questi ultimi sia tale da compromettere l funzionamento e la gestione dell’associazione.
Art. 9 CONSIGLIO DIRETTIVO
- Il consiglio direttivo è composto di un minimo di tre membri e un massimo di sette.
- Il consiglio assegna al proprio interno le carica di vicepresidente e di amministratore. Il segretario potrà essere prescelto anche tra coloro che non fanno parte del consiglio direttivo. Altri incarichi per particolari funzioni operative potranno essere assegnati ai consiglieri rimanenti.
- Il consigliere, la cui assenza si protragga per più (superi il numero) di cinque riunioni consecutive verrà dichiarato decaduto.
- Nel caso in cui, per qualsiasi ragione, venisse a mancare un consigliere, esso verrà sostituito col primo dei non eletti. Nel caso in cui ciò non fosse possibile il consiglio resterà in carica fino allo svolgimento della prima assemblea utile che provvederà a integrarne la mancanza.
- Il Vicepresidente sostituisce il Presidente e, in caso di assenza o mancanza, rivestirà il relativo ruolo fino alla prima assemblea utile.
- Il Consiglio è convocato ogniqualvolta il Presidente lo ritenga utile o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri, senza formalità.
- Il Consiglio dovrà considerarsi decaduto e non più in carica quando, per qualsiasi motivo, venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti, nel qual caso rimane in carica per gli affari correnti fino alla prima assemblea utile.
Art. 10 COMPITI DEL CONSIGLIO
- Sono demandati al Consiglio tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
- Spetta al Consiglio attuare le finalità dello Statuto e le decisioni dell’assemblea, redigere i programmi di attività ed eventuali regolamenti e ogni altra incombenza prevista dal presente Statuto.
- Il Consiglio redige il bilancio preventivo e il conto consuntivo dell’associazione e indice le assemblee.
Art. 11 PRESIDENTE
- Il Presidente dirige l’associazione e viene eletto dall’assemblea contestualmente all’elezione del consiglio.
- Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’associazione, anche in giudizio, e ha il compito di rendere esecutive le delibere del consiglio.
- L’assemblea potrà eleggere un Presidente Onorario dell’associazione, scegliendolo tra i soci che si siano particolarmente distinti nelle sfere di attività della medesima o nei campi di azione che rientrino nelle sue finalità. Il Presidente Onorario potrà partecipare alle riunioni del Consiglio direttivo senza diritto di voto.
Art. 12 COLLEGIO DEI REVISORI
- Il collegio dei revisori è composto da tre membri, che al loro interno eleggono il presidente. Il collegio è eletto dall’assemblea dei soci e dura in carica tre anni.
- Il collegio esamina il bilancio annuale redatto dal consiglio e ne relaziona in assemblea.
Art. 13 COLLEGIO DEI PROBIVIRI
- Il collegio dei probiviri è composto da tre membri, che al loro interno eleggono il presidente.
- Il collegio giudica tutti le controversie relative al comportamento etico dei soci che gli siano specificamente deferite dal consiglio direttivo.
Art. 14 ONORARIETA’ DELLE CARICHE
- Gli incarichi elettivi all’interno del CeDiSE si intendono resi a titolo gratuito. Le prestazioni eventualmente rese da soggetti non appartenenti al consiglio, anche se soci, possono essere retribuite secondo le norme vigenti.
- I proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- I componenti del consiglio possono essere retribuiti per l’espletamento di prestazioni professionali a seguito di eventuali incarichi che venissero affidati all’associazione da soggetti pubblici o privati limitatamente all’ammontare dell’importo concesso.
Art. 15 SCIOGLIMENTO O CESSAZIONE DELL’ASSOCIAZIONE
- Lo scioglimento dell’associazione è deliberato dall’assemblea generale alla presenza di almeno il 50% dei soci, convocata in seduta straordinaria, con l’approvazione, sia in prima che in seconda convocazione, di almeno 3/5 dei soci esprimenti il voto.
- In caso di scioglimento, cessazione o estinzione del CEDISE, dopo la liquidazione, il patrimonio residuo va devoluto a fini di utilità sociale.
ART. 15 BIS LE RISORSE ECONOMICHE
- Il CEDISE trae le proprie risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento dell’attività da:
- a)quote e contributi degli associati; b)eredità, donazioni e legati; c) contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari; d) contributi dell’Unione europea e di organismi internazionali; e) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati; f) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali; g) erogazioni liberali degli associati e dei terzi; h) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi; i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell’associazionismo di promozione sociale.
- Il CEDISE è tenuto a conservare, per almeno tre anni, la documentazione relativa ai soggetti eroganti e alle risorse economiche di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), nonchè, per le risorse economiche di cui alla lettera g),della documentazione concernente le erogazioni liberali se finalizzate alle detrazioni di imposta e alle deduzioni dal reddito imponibile.
- Il CEDISE può ricevere donazioni e, con beneficio di inventario, lasciti testamentari, con l’obbligo di destinare i beni ricevuti e le loro rendite al conseguimento delle finalità previste dall’atto costitutivo e dallo statuto.
- I beni pervenuti ai sensi del comma precedente sono intestati all’associazione. Ai fini delle trascrizioni dei relativi acquisti si applicano gli articoli 2659 e 2660 del codice civile.
Art 16 NORMA TRANSITORIA E DI RINVIO
- Fino alla costituzione dell’assemblea dei soci fungerà da quest’ultima e da consiglio direttivo il comitato promotore dell’associazione.
Per quanto non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le disposizioni in materia contenute nel Codice Civile.