
Il Tribunale di Firenze ha accolto il ricorso presentato da un richiedente asilo con il supporto degli avvocati dell’Associazione per gli Studi Giuridici sull’Immigrazione (ASGI) contro il diniego alla richiesta di iscrizione anagrafica al Comune di Scandicci, che ora dovrà procedere immediatamente a iscrivere l’interessato nelle liste della popolazione residente.
Questo precedente apre la strada a tutte quelle richieste di iscrizione anagrafica negate o sospese dal momento dell’entrata in vigore del cd. decreto sicurezza e immigrazione (art. 13 D.l. 113/2018 conv. in L. 132/2018), secondo cui il permesso di soggiorno per richiesta asilo non poteva più essere considerato “titolo” idoneo per essere iscritti all’anagrafe.
Già all’indomani dell’approvazione del decreto erano emerse critiche e interpretazioni (qui sintetizzate) che divergevano dalla volontà politica manifestata dal legislatore e che l’ordinanza del Tribunale di Firenze sembra avere pienamente accolto.
L’ordinanza del Tribunale di Firenze ricorda, innanzitutto, che l’interpretazione delle norme deve avvenire «in modo conforme al canone della coerenza con l’intero sistema normativo, coerenza che andrà evidentemente ricercata anche sul piano costituzionale» e che «l’interprete non può ritenersi vincolato a cercare un significato conforme alla “volontà politica” di cui la norma è storicamente un prodotto».
L’ordinanza prosegue chiarendo alcuni punti sull’iscrizione anagrafica:
– In merito alle disposizioni del decreto sicurezza (all’art. 13 co. 2 che modifica art. 4 del d.lgs 142/2008 introducendo il comma 1-bis), secondo le quali il permesso di soggiorno per richiesta asilo non costituisce titolo per l’iscrizione anagrafica, viene specificato che tale iscrizione non avviene in base a “titoli”, ma a “dichiarazioni degli interessati”, “accertamenti d’ufficio” e “comunicazioni degli uffici di stato civile”. L’iscrizione anagrafica, infatti, registra la volontà della persona di stabilire la sua residenza nel Comune in cui ha la sua dimora abituale e volontaria, oppure, di stabilire nel Comune il proprio domicilio nel caso non abbia una dimora abituale.
Lo straniero, in aggiunta, dovrà solo dimostrare di essere regolarmente soggiornante in Italia (DPR n. 223/1989).
– Il richiedente asilo una volta presentata la domanda di protezione internazionale è regolarmente soggiornante nel territorio italiano per la durata dell’esame della domanda di asilo (art. 9 direttiva 20113/32/UE attuato dall’art. 7 D.lgs. n. 25/2008). Sul piano documentale il “titolo” per l’acquisizione della condizione di regolare soggiorno è rappresentato dall’avvenuta presentazione della domanda in questione, quindi attraverso gli atti inerenti l’avvio del procedimento, in particolare attraverso il cd. “modello C3″, e/o mediante il documento nel quale la questura attesta che il richiedente ha formalizzato l’istanza di protezione internazionale.
– L’iscrizione anagrafica costituisce il presupposto per l’accesso a una molteplicità di diritti e «il divieto di iscrizione anagrafica per richiedente asilo finirebbe per compromettere il godimento di diritti di rilevanza costituzionale (artt. 2, 3, 4, 38 Cost.). Infatti, il principio di eguaglianza prevede la parità di trattamento tra stranieri regolarmente soggiornanti e cittadini italiani, quindi «non possono essere discriminati gli stranieri, stabilendo nei loro confronti particolari limitazioni per il godimento dei diritti fondamentali della persona riconosciuti ai cittadini».
– La modifica introdotta dal decreto sicurezza non comporta alcun divieto di iscrizione all’anagrafe per il richiedente asilo, neppure “in forma implicita”, dato l’evidente contrasto con i principi generali in materia di immigrazione e di iscrizioni anagrafiche che non sono stati modificati dalla nuova norma.
– La norma, pertanto, non sancisce il divieto di iscrizione anagrafica, ma abroga la possibilità per i richiedenti asilo ospitati in un centro di accoglienza e non ancora iscritti all’anagrafe in via ordinaria di iscriversi mediante l’istituto della convivenza anagrafica, procedura semplificata introdotta nel 2017 (dalla L. 46/2017 di conversione del D.L. 13/2017 che introduce l’art. 5-bis d.lgs. 142/2015).
In conclusione il rifiuto dell’ufficio anagrafe del comune di residenza all’iscrizione del richiedente asilo costituisce una lesione di un diritto soggettivo e impedisce il godimento e l’esercizio effettivo dei diritti di rilievo costituzionale, che «non essendo suscettibili di un’adeguata tutela nella forma dell’equivalente monetario, nelle more del giudizio di merito possono subire un pregiudizio irreparabile».
In sintesi
Il richiedente asilo deve essere iscritto all’anagrafe della popolazione residente e può dimostrare la regolarità nel territorio italiano presentando il modello C3 che attesta l’avvenuta formalizzazione dell’istanza di protezione internazionale o la ricevuta rilasciata dalla Questura per attestare il deposito della richiesta di soggiorno o la scheda di identificazione redatta dalla Questura.
Se il richiedente è ospitato in un Centro potrà essere iscritto all’anagrafe:
– nei primi tre mesi di accoglienza come senza fissa dimora, in quanto domiciliato presso il centro;
– trascorsi tre mesi, come “dimorante”, dato che il centro costituisce abituale dimora.
Qui l’ordinanza del Tribunale di Firenze del 18 marzo 2019, RG 361/2019.